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Legge 24/12/1969 n. 990

Art. 21 Determinazione dei premi puri Il premio puro deve essere calcolato in modo da garantire, per ogni classe o gruppo di rischi, l’equilibrio fra la massa dei premi e il prevedibile onere dei relativi sinistri. La determinazione dei premi puri deve essere effettuata in base a rilevazioni statistiche, estese a un conveniente numero d’esercizi, per ogni classe o gruppo di rischi, relative:

a) al numero dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame ed a quello degli stessi sinistri che siano stati eliminati, nell’esercizio di avvenimento e in quelli successivi, senza pagamento di indennizzi;

b) al numero nonché all’ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame, pagati nel corso dell’esercizio di avvenimento o nei successivi o ancora in riserva al momento della rilevazione, al netto dei recuperi per rivalsa. Nel determinare l’ammontare dei predetti sinistri si deve tener conto soltanto dell’importo dovuto al terzo danneggiato a titolo di risarcimento, ivi comprese le somme dovute per interessi e per eventuale svalutazione monetaria, nonché dell’importo delle spese sostenute dall’assicuratore, nei limiti del quarto della somma assicurata, per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato o l’assicuratore stesso;

c) al numero dei veicoli esposti al rischio in ogni esercizio considerato, ragguagliato ad anno (veicoli-anno);

d) ai fattori che l’impresa abbia preso in considerazione per determinare i gruppi o le classi a rischio cui si riferiscono le tariffe ovvero per determinare le differenziazioni o le variazioni di premio nel caso di tariffe che prevedano diverse misure o variazioni di premio in relazione al verificarsi o non verificarsi di sinistri entro un certo periodo di tempo, o a franchigia, o a limitata esposizione al rischio e simili. Le imprese che iniziano la loro attività o che, pur essendo già in esercizio, non dispongano di rilevazioni statistiche aziendali sufficientemente ampie ed

Art. 22 Determinazione dei caricamenti I caricamenti, da aggiungere ai premi puri, debbono essere contenuti nei limiti stabiliti dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai sensi dell’art. 11, quarto comma, della legge. Entro tali limiti essi debbono essere calcolati tenendo conto per ogni singola classe o singolo gruppo di rischi, delle spese generali, di quelle di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese inerenti al servizio di liquidazione dei sinistri, escluse quelle indicate alla lett. b) del precedente art. 21, nonché delle spese, al netto dei relativi recuperi, sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui all’art. 19 della legge e di un margine industriale compensativo dell’alea di impresa. Nel determinare l’incidenza delle spese e degli oneri di cui al precedente comma si deve tener conto del prevedibile andamento degli stessi nel periodo di tempo per il quale la tariffa sarà applicata.

Art. 23 Condizioni generali di polizza Le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli debbono trasmettere al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per la preventiva approvazione le condizioni generali di polizza che intendono adottare per la predetta assicurazione, nonché tutte le modificazioni successivamente apportate alle condizioni approvate.

Art. 23 bis Approvazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui all’art. 11, sesto comma, della legge, propone al Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di approvare le tariffe presentate dall’impresa o, nel caso in cui ritenga che tali tariffe non possono essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, di stabilire altre tariffe ai sensi dell’art. 11, settimo comma, della legge. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), esaminata la proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, provvede, anche in difformità dalla proposta stessa, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ad approvare le tariffe presentate dall’impresa ovvero a stabilire le tariffe che l’impresa è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per l’approvazione delle condizioni generali di polizza presentate dall’impresa o per stabilire ai sensi dell’art. 11, settimo comma, della legge, altre condizioni generali nel caso in cui quelle presentate non possano essere approvate perché in contrasto con norme imperative o non rispondenti alle tariffe dei premi dell’impresa o, in genere, non idonee a garantire il regolare funzionamento dell’assicurazione in conformità alle disposizioni della legge. Nelle polizze debbono essere indicati gli estremi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) con cui sono state approvate o stabilite le condizioni generali.

Art. 24 Condizioni generali e premio nelle polizze globali Nei contratti che comprendano la copertura da altri rischi oltre quello della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, le condizioni generali e il premio relativo all’assicurazione del rischio di responsabilità civile debbono essere indicati distintamente da quelli relativi all’assicurazione degli altri rischi.

Art. 25 Diminuzione o aggravamento del rischio in corso di contratto In caso di diminuzione o di aggravamento del rischio in corso di contratto, l’assicurato al quale è comunicato il recesso, in applicazione degli artt. 1897 e 1898 Cod. Civ., può evitarlo offrendo di modificare il contratto con il diverso premio che, in relazione al rischio diminuito o aggravato, risulti applicabile in base alla tariffa approvata.

Art. 26 Rischi non contemplati in tariffa e rischi con caratteri di particolarità od eccezionalità

Art. 27 Valutazione delle tariffe Le imprese, per consentire il controllo dell’osservanza in sede di formazione delle tariffe dei premi delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 20, 21 e 22 debbono presentare, insieme alle tariffe, una relazione dalla quale risultino i criteri tecnici e statistici seguiti per la formazione dei premi puri, nonché le rilevazioni statistiche e le documentazioni contabili relative alla determinazione dei caricamenti. La valutazione dei premi puri e dei caricamenti è effettuata sulla base delle risultanze delle rilevazioni statistiche annuali dei rischi assunti dalle imprese e dei sinistri verificatisi, dei dati desunti dalle verifiche dei bilanci delle imprese, delle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti dall’organo di vigilanza e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell’andamento dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. Le rilevazioni statistiche annuali sono desunte dalla gestione del conto consortile per l’impresa interessata o per imprese similiari.

Art. 28 Riferimento a statistiche interaziendali o nazionali Qualora gli elementi statistici e tecnici necessari per la valutazione e approvazione delle tariffe dei premi puri presentate dalle imprese al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato non siano desumibili dalla gestione del conto consortile, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) si avvarrà, oltre che degli elementi forniti dalle imprese, di rilevazioni statistiche interaziendali effettuate in conformità del disposto dei precedenti artt. 20 e 21, nonché di ogni altro elemento tecnico da esso acquisito e utile alla conoscenza dell’andamento dell’assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli.

Art. 29 (omissis)

Art. 30 Modificazione delle tariffe e delle condizioni generali approvate La richiesta del Ministero dell’industria, commercio e dell’artigianato di modificare le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate, prevista dall’art. 11, ottavo comma, della legge, può essere effettuata quando si siano verificate variazioni dei rischi che importino una sperequazione, in eccesso o in difetto, tale da alterare sensibilmente l’equilibrio fra la massa dei premi e il presumibile ammontare dei relativi sinistri e delle spese ed oneri di cui al precedente art. 22. Modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Art. 1-2 (omissis)

Art. 3 Per i sinistri con soli danni a cose, l’assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità indicate nell’art. 22 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, alla quale deve essere allegata denuncia secondo il modulo di cui all’art. 5, debitamente compilato, e che deve recare la indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, comuni ca al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. La somma offerta deve essere congrua rispetto all’entità del danno. L’obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta giorni dalla richiesta di quest’ultimo, la misura della somma offerta per il risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalità indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi probatori del danno stesso, nonché da certificazione comprovante l’avvenuta guarigione. Il termine di cui al primo comma è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro stesso. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l’impresa deve corrispondere la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa deve corrispondere al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità ed effetti. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi l’assicuratore non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’art. 1913 Cod. Civ. L’inosservanza da parte dell’assicuratore dei termini prescritti nel presente

articolo importa, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di L. 100.000, o, se è stata fatta offerta superiore, in misura pari alla somma offerta. In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall’impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione e dovuta a dolo o colpa grave dell’impresa stessa, d’ufficio condanna l’impresa a pagare all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, una somma non superiore alla differenza fra l’offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza è comunicata dalla cancelleria del giudice che l’ha pronunciata all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”. Per l’applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della L. 24 dicembre 1975 n. 706. La competenza per l’irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato che ne versano l’importo alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi S.p.A. , gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”. L’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere revocata, oltre che nei casi previsti dall’art. 16 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, anche nel caso di ripetuta violazione da parte dell’impresa delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

 

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